Nel giudizio di opposizione allo stato passivo:
- l’opponente deve solo indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nella fase di verifica; in difetto di produzione, il Tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare;
- tale acquisizione d’ufficio riguarda anche i documenti trasmessi dal creditore al curatore via pec e inviati telematicamente dal curatore alla cancelleria del giudice delegato.
Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza 07 settembre 2017 n. 20890