Laddove il Giudice accerti che un rapporto qualificato dalle parti come autonomo è in realtà subordinato, il recesso del committente/datore di lavoro deve essere qualificato come licenziamento con conseguente applicazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori.
In particolare dovrà essere considerato illegittimo il recesso/licenziamento se il committente/datore di lavoro, dopo aver contestato delle inadempienze, non ha poi concesso al lavoratore un termine per consentirgli in concreto di giustificarsi.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 12 luglio 2017 n. 17160 (vedasi commento di Luca Failla in “Diritto & Pratica del Lavoro”, 2017, nn. 32/33, pag. 2013)