23.04.2022
Sinistri stradali – Ente proprietario ed ente custode – Responsabilità

In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura e alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, perché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, che può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai princìpi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico fra cosa e danno.
Cassazione Civile, Sezione VI-3 – ordinanza 30 marzo 2022 n. 10188