23.04.2022
Fallimento – Interessi moratori – Divieto di riconoscimento – Direttiva comunitariaFallimento – Interessi moratori – Divieto di riconoscimento – Direttiva comunitaria

Il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, attuativo della Direttiva Comunitaria 2000/35/C, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo da momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all’accertata insolvenza del debitore (Cass. 3300/2017, Cass. 14637/2018).
Ne segue che il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere lui il detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale; e parimenti tale accertamento deve compiere il tribunale nella eventuale sede dell’opposizione al passivo.
Cassazione Civile, Sezione VI-1, ordinanza 25 marzo 2022 n. 9370