23.04.2022
Responsabilità civile – Mora dell’assicuratore – Massimale: danno eccedente o meno

In caso di mora dell’assicuratore per la responsabilità civile nel risarcire il danno:
– se il massimale è capiente, l’assicuratore sarà tenuto a versare all’assicurato gli stessi interessi da questi dovuti al danneggiato, cioè gli interessi compensativi, col saggio e sul capitale e ad un tasso equitativamente scelto dal giudice in considerazione delle peculiarità del caso, sino al limite di capienza del massimale;
– se il massimale non è capiente, l’assicuratore sarà tenuto a versare al danneggiato l’intero massimale e, in caso di inadempimento, gli interessi legali dal giorno della mora, oltre all’eventuale maggior danno, se chiesto e provato.
Altro è il danno da mala gestio, trattandosi, nel caso, di inadempimento ad una obbligazione di fare (la cura degli interessi dell’assicurato), per cui l’assicuratore sarà tenuto a pagare anche le somme eccedenti il massimale, non solo a titolo di interessi, ma anche di capitale.
Cassazione Civile, Sezione VI – 3, ordinanza 17 marzo 2022 n. 8676