23.04.2022
Fallimento – Opposizione a decreto ingiuntivo – Ritorno in bonis – Possibilità di intraprendere o proseguire il giudizio ordinario

È costante la giurisprudenza della Cassazione sulla possibilità di intraprendere o proseguire un giudizio volto ad accertare un credito nei confronti del soggetto fallito, ritornato in bonis (da ultimo: Cass. Sez. L. n. 31843/2019).
L’inefficacia dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi riguarda esclusivamente la procedura concorsuale che ha interessato il debitore destinatario dell’ingiunzione nei cui confronti non possono svolgersi, ai fini del concorso con gli altri creditori, giudizi di accertamento dei suoi debiti al di fuori delle forme e con le modalità prescritte dalla legge fallimentare. Nessuna disposizione, però, impedisce l’accertamento, al di fuori della procedura fallimentare, di un credito nei confronti del fallito da far valere nella prospettiva di un suo ritorno in bonis.
Di più, la mancata riassunzione dei processi interrotti consente che i titoli provvisori (e provvisoriamente esecutivi, nonché sufficienti all’iscrizione ipotecaria) conseguiti dai creditori diventino definitivi (e, quindi, definitivamente, titoli esecutivi) nei confronti del debitore tornato in bonis, con la partecipazione, nell’esecuzione forzata intrapresa contro il debitore dopo la chiusura del fallimento, alla distribuzione del ricavato con la prelazione derivante dall’ipoteca precedentemente iscritta sui cespiti venduti.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 14 marzo 2022 n. 8110