Se il costruttore si rende inadempiente all’obbligo di consentire al condominio l’uso gratuito di una porzione immobiliare di circa 50 mq. nella quale il custode potesse abitare stabilmente con la propria famiglia, il risarcimento del danno non può limitarsi al canone medio di un gabbiotto di 11 mq. per 6 mesi, sul presupposto che tale periodo corrisponde al periodo di preavviso da darsi al custode per il recesso.
Tale riferimento si mostra incoerente con l’entità del pregiudizio al quale ragguagliare la liquidazione equitativa, trascurando la previsione contrattuale secondo cui, nell’eventualità in cui il condominio avesse preteso la restituzione del locale, avrebbe dovuto mettere gratuitamente a disposizione altro locale per l’alloggio del custode.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 08 marzo 2022 n. 7520