01.04.2022
Immobili da costruire – Prelazione degli acquirenti – Sussistenza anche se il contratto precede la richiesta del permesso di costruire

La disciplina legislativa che non attribuisce il diritto di prelazione per gli acquirenti di immobili da costruire alle persone fisiche che hanno acquistato prima del rilascio, o della richiesta di rilascio, del permesso di costruire è costituzionalmente illegittima.
Il diritto di prelazione sorge, infatti, sul duplice presupposto che l’immobile sia stato realizzato e che l’alloggio sia destinato ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi stretti congiunti.
In particolare ha carattere discriminatorio l’esclusione degli acquirenti “su carta” dalla tutela di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 122/2005 per il solo fatto che essi, in possesso di tutti i requisiti richiesti, hanno concluso il contratto di acquisto, a efficacia obbligatoria o reale differita, prima che il costruttore abbia presentato la richiesta di permesso di costruire.
Stante l’inviolabilità del diritto, nella fattispecie designata dall’att. 9, comma 1, del D. Lgs. 122/2005, in presenza della consegna dell’immobile e della sua destinazione al bisogno abitativo, resta identico il diritto inviolabile da tutelare sia che l’originario acquisto fosse avvenuto dopo o prima della presentazione della domanda del permesso di costruire,
Corte Costituzionale, relatore Navarretta, sentenza 24 febbraio 2022 n. 43
La disciplina legislativa che non attribuisce il diritto di prelazione per gli acquirenti di immobili da costruire alle persone fisiche che hanno acquistato prima del rilascio, o della richiesta di rilascio, del permesso di costruire è costituzionalmente illegittima.
Il diritto di prelazione sorge, infatti, sul duplice presupposto che l’immobile sia stato realizzato e che l’alloggio sia destinato ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi stretti congiunti.
In particolare ha carattere discriminatorio l’esclusione degli acquirenti “su carta” dalla tutela di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 122/2005 per il solo fatto che essi, in possesso di tutti i requisiti richiesti, hanno concluso il contratto di acquisto, a efficacia obbligatoria o reale differita, prima che il costruttore abbia presentato la richiesta di permesso di costruire.
Stante l’inviolabilità del diritto, nella fattispecie designata dall’att. 9, comma 1, del D. Lgs. 122/2005, in presenza della consegna dell’immobile e della sua destinazione al bisogno abitativo, resta identico il diritto inviolabile da tutelare sia che l’originario acquisto fosse avvenuto dopo o prima della presentazione della domanda del permesso di costruire,
Corte Costituzionale, relatore Navarretta, sentenza 24 febbraio 2022 n. 43

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