01.04.2022
Fallimento – Prededucibilità e privilegio – Opposizione allo stato passivo

La prededuzione attribuisce non una causa di prelazione, ma una precedenza processuale in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente; il privilegio, invece, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l’esistenza e lo segue.
La maggiore elasticità del sistema processuale in punto mutatio libelli è testimoniata dalle scansioni processuali dettate dall’art. 183 c.p.c., poi estesa anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; il giudizio di opposizione allo stato passivo di natura impugnatoria, sia pure non totalmente assimilabile al giudizio d’appello, esige che il ricorso contenga l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni.
La richiesta (avanzata dopo il deposito dello stato passivo) di riconoscimento della prededucibilità del credito, insinuato originariamente in via privilegiata, implicando tale richiesta l’introduzione nel giudizio di un diverso tema di discussione e di indagine, è inammissibile, in quanto credito privilegiato e credito prededucibile, hanno presupposti differenti.
Le più rigide preclusioni scattano nella fase di opposizione allo stato passivo, la cui diversità rispetto al procedimento d verificazione dei crediti si giustifica poiché questo è caratterizzato dalla sommarietà della cognizione, speditezza dell’istruttoria e non obbligatorietà dell’assistenza tecnica del creditore a differenza del successivo giudizio di opposizione, avente natura di giudizio a cognizione piena.
Cassazione Civile, Sezione VI-1, ordinanza 31 gennaio 2022 n. 2899