01.04.2022
Conto corrente bancario – Interessi al tasso “prime rate Abi” – Determinabilità – CTU: limitata sindacabilità in sede di legittimità

Non può dirsi indeterminato o indeterminabile il tasso di interesse riferito al “prime rate abi”, così come rilevato da “Il Sole 24 Ore”.
Esso è determinato in base a parametri fissati su scala nazionale alla tregua di accordi interbancari e non rimesso alla discrezionalità della banca.
In sede di legittimità è ammesso il sindacato sull’apprezzamento che il giudice di merito ha compiuto della CTU, ma solo ove quell’apprezzamento contenga un errore percettivo o sia del tutto immotivato, ma non quando si contesta il calcolo compiuto dal CTU e si propone un calcolo diverso, con evidente inammissibilità di una nuova valutazione di fatto.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 04 gennaio 2022 n. 96
Non può dirsi indeterminato o indeterminabile il tasso di interesse riferito al “prime rate abi”, così come rilevato da “Il Sole 24 Ore”.
Esso è determinato in base a parametri fissati su scala nazionale alla tregua di accordi interbancari e non rimesso alla discrezionalità della banca.
In sede di legittimità è ammesso il sindacato sull’apprezzamento che il giudice di merito ha compiuto della CTU, ma solo ove quell’apprezzamento contenga un errore percettivo o sia del tutto immotivato, ma non quando si contesta il calcolo compiuto dal CTU e si propone un calcolo diverso, con evidente inammissibilità di una nuova valutazione di fatto.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 04 gennaio 2022 n. 96