29.05.2017
Servizi di investimento – Risoluzione di singoli ordini

A fronte dell’inadempimento dell’intermediario degli obblighi imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob, l’investitore, contraente non inadempiente, ben può agire per la sola risoluzione dei singoli ordini nei quali il detto inadempimento si è consumato, fermo comunque restando il necessario riscontro che trattasi, in concreto, di inadempimento di non scarsa importanza rispetto all’ordine per il quale si è verificato.

La funzione del contratto quadro è quella di fare (per l’investitore) e di far fare (per l’intermediario) degli investimenti. L’eventualità di confinarlo nello schema del semplice contratto normativo trascura che la sua stipulazione comporta anche il compito per l’intermediario di segnalare e proporre all’investitore l’opportunità di effettuare degli investimenti.

E’ pure da escludere la possibilità di racchiudere la fase logica e cronologica che va dalla stipulazione del contratto quadro all’emissione dei singoli ordini nell’ambito dell’agire precontrattuale: l’assolvimento degli obblighi di informazione attiva e di adeguatezza costituisce proprio il ponte di passaggio tra la funzione di investimento come resa nel contratto quadro e i singoli investimenti espressi dai singoli ordini.

Cassazione Civile, I Sezione, 23 maggio 2017 n. 12937