29.05.2017
Licenziamento – Dirigente – Insussistenza fatto materiale

Il rapporto di lavoro costituito a seguito di trasformazione delle Fondazioni ai sensi del D. Lgs. n. 288/2003 ha natura privatistica e, in caso di licenziamento illegittimo intimato successivamente all’entrata in vigore della legge n. 92/2012, va applicato l’art. 18 Statuto Lavoratori nel testo modificato dalla predetta legge.

La proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato con conseguente reintegrazione del lavoratore va valutata con esclusivo riferimento alle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari; il licenziamento è illegittimo nell’ipotesi in cui questi prevedano per il fatto contestato una sanzione conservativa.

(Nella specie il dirigente aveva in più occasioni contestato la ristrutturazione aziendale, ritenendola demansionante e dequalificante; con ciò non aveva commesso gravi illeciti di natura penale, plurimi atti lesivi della dignità della persona, reiterati atti illeciti, aggressivi e denigratori, per i quali il c.c.n.l. prevede il licenziamento, ma neppure si era limitato alla mera inosservanza delle direttive aziendali per la quale il c.c.n.l. prevede la sanzione conservativa: perciò  è stato applicato il V comma dell’art. 18 e la Fondazione è stata condannata a pagare un’indennità risarcitoria di 12 mensilità).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25 maggio 2017 n. 13178

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