29.05.2017
Assegno divorzile – Quantum debeatur

Per “indipendenza economica” deve intendersi la capacità per una persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di riferimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio, esercizio dei diritti fondamentali).

Al riguardo, si può considerare il reddito al di sotto del quale (attualmente, € 11.528,41 annui , pari a circa € 1.000,00 mensili) è possibile accedere al patrocinio a spesec dello Stato ovvedro il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive e abita.

Tribunale di Milano, Sezione IX, est. Buffone, ordinanza 22 maggio 2017, pubblicata da Il.Caso.it 24 maggio 2017, n. 3101

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