In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l’azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell’integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi rigetto della domanda.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 27 gennaio 2025 n. 1900