Per i pagamenti effettuati prima della dichiarazione di fallimento, il coobbligato o fideiussione può esercitare il regresso verso l’altro obbligato fallito sempre e in ogni caso e prescindendosi dal risultato dei pagamenti medesimi sulla sorte del credito principale (riduzione o estinzione).
Invece, per i pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, il regresso è sottoposto unicamente alla condizione che il creditore, per effetto del pagamento del coobbligato, risulti completamente soddisfatto.
Il credito del fideiussore, pur se riveniente da pagamento effettuato dopo la dichiarazione del fallimento e materialmente nascente in siffatto momento, è senz’altro concorsuale.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 06 marzo 2025 n. 5964