23.03.2025
Separazione personale fra coniugi – Assegno di mantenimento – Presupposti

A differenza dell’assegno di divorzio, l’assegno di mantenimento ex art. 156 cod. civ. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in cdi costanza di matrimonio per cui, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l’istante non la mette a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l’assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 07 gennaio 2025 n. 234