03.11.2023
Separazione e divorzio: cumulo di domande – Ricorso dei coniugi con domanda congiunta – Ammissibilità

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (principio di diritto).
Vengono in rilievo due profili: il risparmio di energie processuali realizzato con il simultaneus processus relativo a questioni connesse, nonché il coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi, già evidenziato con l’art. 104, comma 1, c.p.c. che ammette il cumulo tra domande “non altrimenti connesse”.
Non si rinvengono difficoltà neppure con riferimento ai princìpi generali, posto che la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata alla omologazione, con sentenza passata in giudicato, della separazione, oltre che al decorso del termine minimo (sei mesi) previsto dalla legge ed avverrà col rito “comune” di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 16 ottobre 2023 n. 2877