18.11.2022
Separazione e divorzio – Condizioni economiche – Modifiche per il passato richieste nel corso del giudizio

Occorre distinguere:
a) opera la condictio indebiti: opera la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l’insussistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzio;
b) non opera la condictio indebiti: la prestazione è irripetibile, sia se si procede sotto il profilo dell’an debeatur ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia se viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso sulla base dei bisogni del richiedente (sempre in ambito di somme di denaro di modeste entità) ovvero alla luce del principio di solidarietà post-familiare, secondo cui si deve presumere la consumazione delle somme ricevute dal soggetto richiedente in caso di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori della ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, opera la regola generale della ripetibilità.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 08 novembre 2022 n. 32914