18.11.2022
Crediti impignorabili –– Confisca per equivalente e sequestro finalizzato – Art. 545, comma 3, cod. proc. civ. – Applicabilità

I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato. (principio di diritto)
La ratio della limitazione posta all’espropriabilità dei crediti da lavoro dipendente, non esportabile nel campo degli emolumenti discendenti da rapporto organico fra persona fisica ed ente (Cass. Pen., Sezione III, 18.01.2021 n. 14250), trova il suo fondamento nel fatto che, nella generalità dei casi, il lavoratore dipendente trae i mezzi ordinari di sostentamento per le necessità della vita da un’unica fonte, come tale facilmente aggredibile.
Il disposto dell’art. 545 cod. proc. civ. costituisce espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche al sequestro preventivo in ragione della sua diretta discendenza da princìpi di ordine costituzionale, come più volte evidenziato anche dalla Corte Costituzionale.
Inoltre, nulla osta a far rientrare nella nozione di “ogni altro credito” (art. 545 cod. proc. civ.) pignorabile nella misura di un quinto, anche i crediti dello Stato derivanti dal “recupero” del profitto conseguente a violazione della legge penale.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 07 luglio 2022 n. 26252