In linea con l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l’accertamento dei presupposti di legge va compiuta in maniera specifica e focalizzata rispetto alla condizioni di menomazione del beneficiario, anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini proporzionali agli elementi menzionati, specie se la disabilità sia solo di tipo fisico.
Tale valutazione va senz’altro compiuta in caso di miglioramento delle condizioni di disabilità del beneficiario.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 03 novembre 2022 n. 32321