18.11.2022
Condominio – Eliminazione impianto riscaldamento centralizzato – Unanimità dei consensi

La delibera che dispone l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per far luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti, può essere adottata a maggioranza, e quindi in deroga agli artt. 1120 e 1136 cod. civ., in quanto sia previsto che avvenga nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 10/1991, ossia a garanzia della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell’efficienza energetica, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Deve essere previsto che sia il condominio, quale proprietario di tutte le parti comuni dell’intero edificio, a dover eseguire, e depositare in Comune, il progetto di trasformazione, con indicazione di tutte le opere necessarie.
La delibera deve avere un contenuto prescrittivo positivo, dovendo guidare il transito dall’impianto centralizzato agli impianti autonomi per tutti i condomini, pur attenendo la predisposizione della relativa progettazione alla fase esecutiva e dunque non inficiando la fase deliberativa.
In difetto, alla declaratoria di nullità della delibera, consegue la piena legittimità del condomino al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato, salvo che il ripristino sia assolutamente impossibile.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 19 agosto 2022 n. 24976