L’assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l’impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all’art. 1917, comma 3, cod. civ. a rimborsare le spese di lite sostenute dall’assicurato, anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest’ultimo e la presenza in giudizio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell’assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacché l’obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa a prescindere che l’assicuratore abbia o meno aderito alle ragioni dell’assicurato.
L’unico limite per le spese di soccombenza è costituito (diversamente che per le spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, cod. civ.) dal massimale di polizza.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 13 ottobre 2022 n. 29926