06.11.2022
Condominio- Regolamento contrattuale – Limitazioni all’uso delle proprietà comuni – Natura di servitù

E’ evidenza corrente nella pratica gudiziaria che i regolamenti condominiali, ove formatisi con tecnica contrattuale, oltre a regolare l’uso delle parti comuni, contengano clausole limitative dei diritti di ciascun condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva. Tali limiti devono risultare da espressioni incontrovertbilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito e non sono suscettibili di carattere estensivo.

L’espressione regolamento condominiale contrattuale, se regola aspetti diversi dall’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese secondoi criteri di cui agli artt. 1123 e ss. cod. civ., è un contratto e non un regolamento.

Le clausole che limitano la facoltà del condomino di adibire il proprio immobile a determinate destinazioni costituiscono servitù reciproche e favore de contro ciascuna unità immobiliare e sono soggette a trascrizione in base agli artt. 2643 n. 4 e 2659, primo comma, n. 2 cod. civ.

In assenza di trascrizione, l’atto di vendita dovrà essere corredato da specifica indicazione delle clausole impositive della servitù e dette clausole siano ripetutute in tutti gli atti di traaferimento sussessivi al primo.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 09 agosto 2022 n. 24526