06.11.2022
Locazione – Risoluzione consensuale – Danni all’immobile cagionati da terzi – Responsabilità ex art. 1591 codice civile

Per i danni all’immobile cagionati da terzi, dopo la risoluzione del contratto, ma prima della restituzione del bene, risponde il conduttore, non trattandosi di responsabilità extracontrattuale.

Trattasi – al contrario – di responsabilità contrattuale ex art. 1591 cod. civ. con tutte le conseguenze che ne derivano riguardo alla distribuzione dell’onere della prova.

Ciò anche in base ai princìpi generali in tema di obbligazioni, considerando che, secondo l’art. 1177 cod. civ., l’obbligo di consegna di una cosa determinata implica l’obbligo della sua custodia fino alla consegna e quindi l’obbligo di evitare non solo le azioni od omissioni personali, ma anche i fatti esterni che possono determinare la perdita o il deterioramento della cosa.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 25 luglio 2022 n. 23143