L’ammontare del danno biologico sofferto dagli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva del danneggiato e non alla durata probabile secondo le tariffe ISTAT, in quanto – in tal caso – la durata della vita futura non costituisce più un valore ancorato alla statistica, ma un fato noto, salvo il caso in cui la morte non sia correlata all’illecito.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 09 novembre 2022 n. 32916