18.11.2022
Mutuo fondiario – Limite di finanziabilità – Superamento – Nullità: non configurabile

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, D. Lgs. 385/1993 non è elemento essenziale del contatto; non è norma imperativa, non trattandosi di norma determinativa del contento del contratto, o posta a presidio della validità dello stesso, ma di elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto; non integra neppure norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della vigilanza prudenziale – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità del contratto – potrebbe condurre a danneggiare la stabilità della banca e il contenimento dei rischi nella concessione del credito (principio di diritto).
Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto al fine di neutralizzare gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (principio di diritto).
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 novembre 2022 n. 33719