15.12.2022
Condominio – Alloggio portiere – Proprietà esclusiva di un condomino – Legittimazione dell’amministratore

La legittimazione passiva dell’amministratore del condomino non concerne domande incidenti sull’estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli che devono essere rivolte nei confronti di tutti i condomini.
La controversia che ha per oggetto il vincolo di destinazione ad alloggio del portiere di una unità immobiliare di proprietà esclusiva di un condomino compresa in un condominio edilizio, non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni propter rem, ma, avendo carattere di realità, è da inquadrarsi nello schema delle servitù.
Tuttavia, rispetto alla domanda diretta ad accertare o a dichiarare estinto un vincolo di destinazione (ad esempio, a portineria) gravante su un bene di proprietà esclusiva a vantaggio della proprietà condominiale sussiste la legittimazione dell’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., in deroga alla disciplina per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo all’esigenza di rendere più agevole ai terzi la costituzione in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti di tutti i condomini.
Cassazione Civile, Sezione VI – 2, ordinanza 30 settembre 2022 n. 30302