Qualora sia proposta domanda giudiziale di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso.
Ogni coerede ha diritto, ai sensi dell’art. 713 cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso dei beni con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.
Lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi o nell’ambito di una procedura concorsuale è sottratto alla comminatoria di nullità di cui all’art. 46 D.P.R. 380/2001 e all’art. 40 della L. n. 47/1985.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 07 ottobre 2019 n. 25021