Il principio secondo il quale, nel rito de lavoro, l’omessa indicazione e produzione di un documento nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado comporta decadenza, trova un contemperamento – ispirato all’esigenza della ricerca della verità materiale cui è funzionale il rito del lavoro – nei poteri del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione della causa (nel caso di specie, la produzione della lettera di impugnazione del licenziamento si è resa necessaria per effetto delle difese della società datrice di lavoro).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 09 ottobre 2019 n. 25346