28.10.2019
Comunione ereditaria – Divisione – Atto inter vivos

Nel nostro ordinamento che vieta (salvo i c.d. patti di famiglia)  i patti successori, l’unico negozio mortis causa è il testamento, accanto al quale si pongono – quali negozi mortis causa a struttura inter vivos – la dispensa dalla imputazione o la dispensa dalla collazione, ove contenute in un atto di donazione o in un atto inter vivos posteriore alla donazione.

Pertanto, se la morte dell’autore del negozio è l’evento che connota i negozi mortis causa e che determina la produzione dei loro effetti, è da escludere che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa. Infatti l’attribuzione di un cespite in titolarità esclusiva, dipende dalla volontà  degli eredi, non da quella del de cuius.

Neppure la retrodatazione ex art. 757 cod. civ. comporta che alla divisione possa darsi causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi; al contrario la divisione ereditaria ha causa costitutiva e distribuiva al pari dello scioglimento della comunione ordinaria.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 07 ottobre 2019 n. 25021