Il termine (di 30 giorni) di impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui l’ordinanza sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281sexies c.p.c.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 05 ottobre n. 28975