17.10.2022
Licenziamento – Registrazione colloqui in presenza: inidoneità

La registrazione di una conversazione tra presenti può costituire fonte di prova, se colui contro il quale la registrazione è prodotta non cointesti che la conversazione sia realmente avvenuta, abbia avuto il tenore risultante dal nastro, almeno uno dei presenti sia parte in causa. Il disconoscimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle preclusioni di cui agli att. 167 e 183 c.p.c.

La registrazione di colloqui fra dipendenti sul luogo di lavoro non necessita il consenso dei presenti, in ragione della imprescindibile necessità di bilanciare il diritto alla riservatezza con quello alla tutela giurisdizionale.

La registrazione è inidonea a configurare un illecito disciplinare se effettuata per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova pertinente alla tesi difensiva, utile in un giudizio anche solo prevedibile. La scriminante di cui all’art. 51 c.p. non è limitata al mero ambito penalistico.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 20 settembre 2022 n. 28398