12.11.2024
Rito del lavoro – Appello – Poteri officiosi del giudice – Produzione del contratto collettivo

Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente – qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione – anche in grado di appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all’art. 437 c. p. c., sicché non può limitarsi a una pronuncia di tardività del c.d. cosiddetto contratto collettivo “leader”, ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria e acquisire il contratto collettivo indicato dalla parte onerata, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.