L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definiva caducazione del procedimento monitorio, che non rivive, in caso di riforma, in sede di gravame, della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, sicché, ove il giudizio successivamente si estingua, non trova applicazione l’art. 653 c.p.c. secondo cui l’estinzione del processo di opposizione fa acquisire efficacia esecutiva al decreto che non ne sia munito, ma l’art. 310, comma 2, c.p.c., secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 16 agosto 2024 n. 22874