Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto quantitativo e la motivazione sia ancorata da un elemento obbiettivo; in tal caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale con la conseguenza che è consentito l’esperimento di correzione.
Cassazione Civile, Sezione L, ordinanza 27 agosto 2024 n. 23157