12.11.2024
Cessione di crediti in blocco – Esistenza del contratto non contestata

In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicata dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, ben può costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra le operazion nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 11 novembre 2024 n. 28790 (ragioni della decisione, par. 2.5)