12.11.2024
Cessione crediti in blocco – Esistenza del contratto – Contcestazione da parte del debitore ceduto

Nel caso in cui, in presenza di una cessione di crediti in blocco, il debitore ceduto contesti la stessa esistenza del contratto, detto contratto deve essere oggetto di prova e a tal fine non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e quindi neanche una “notificazione” effettuata al debitore ceduto o avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa essere valutato come indizio dal giudice di merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di per pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 11 novembre 2024 n. 28790 (ragioni della decisione, par. 2.6 e 2.7)