In caso di contributi concessi per iniziative industriali nelle zone colpite dal terremoto del 1980, della ingiustificata revoca di tali contributi esercitata dai Ministeri eroganti, del conseguente fallimento della società garantita, i Ministeri sono tenuti a risarcire il socio-fideiussore per i danni arrecati alla sua sfera personale (diritto all’onore e alla reputazione) e per i danni patrimoniali come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative o dalla riduzione del c.d. merito creditizio.
Trattasi di danno di natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. per la prova del quale vale il principio del “più probabile che non” e non la regola dell’oltre il ragionevole dubbio propria del processo penale.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 05 ottobre 2018/20 giugno 2019 n. 16581