Salvo il caso espressamente previsto dall’ultimo periodo dell’art, 557, comma 3, cod. civ., il creditore del legittimario può esercitare in via surrogatoria l’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima.
In forza dell’art. 524 cod. civ., al creditore è consentito di sostituirsi nell’azione della scelta, da parte del titolare (del relativo diritto patrimoniale e non personalissimo) di esercitare o meno il diritto (di natura potestativa), ma non anche in ordine a quella di acquistare il diritto medesimo. L’azione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro le stesso debitore inerte, in qualità di litisconsorte necessario.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 20 giugno 2019 n. 16623