15.03.2024
Ricorso per Cassazione redatto in originale informatico – Mancanza della firma digitale del difensore – Nullità suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo

La sottoscrizione del ricorso per Cassazione da parte del difensore comporta l’inesistenza dell’atto in forza dell’estensione del principio della nullità insanabile stabilito dall’art. 161, comma 2 c.p.c. qualora non ne sia desumibile la paternità da altri elementi, come, ad esempio, la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine.

Nel caso di specie, pur essendo pacifica la circostanza della mancata sottoscrizione dell’atto, la riferibilità del ricorso alla difesa erariale dell’Avvocatura generale dello Stato è sufficiente in forza della natura impersonale del relativo patrocinio che rappresenta un unicum rispetto alla difesa in giudizio di tutti di altri enti pubblici.

Va pertanto ritenuta la paternità certa dell’atto processuale che sia stato notificato dalla casella PEC dell’Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e la cui copia sia stata depositata con attestazione sottoscritta dall’avvocato dello Stato.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2024 n. 6477