Indipendentemente dall’invito al proprietario del veicolo a comunicare la generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga a formare oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con l’annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente.
Infatti, non si può retribuire la violazione dell’obbligo di collaborazione nell’accertamento dell’illecito dell’autore dell’illecito stradale se non sussiste più quest’ultimo.
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 01 febbraio 2024 n. 3022