27.05.2019
Riconoscimento provvedimento straniero – Procreazione medicalmente assistita – Ordine pubblico

Principio di diritto n. 1 (sintesi) – Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero ed un cittadino italiano dà luogo ad una controversia di stato ex art. 67 legge n. 218/1995 da svolgersi in contradittorio con il Sindaco  ed eventualmente con il Ministero dell’Interno.

In tale controversia il Pubblico Ministero è litisconsorte necessario ex art. 70, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., ma non ha legittimazione ad impugnare la decisione.

Principio di diritto n. 2 (sintesi) – In tema di riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico deve essere valutata alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione, di quelli recepiti da fonti internazionali e sovranazionali, ma anche in base al diritto vivente  basato sull’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, costituzionale e ordinaria.

Principio di diritto n. 3 (sintesi) – Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione, cittadino italiano, è impedito dal divieto della surrogazione della maternità come previsto dall’art. 12, comma 6, legge n. 40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico; ciò non esclude la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale mediante altri strumenti quale l’adozione prevista dall’art. 44, comma 1, lettera d) legge n. 184/1983

Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 08 maggio 2019 n. 12193