27.05.2019
Condominio – Apertura di abbaini con terrazza sul tetto comune dell’edificio – Legittimità: condizioni

Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta del tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.

Riconducendo la vicenda modificativa del bene comune (tetto) nell’ambito di applicazione dell’art. 1102 cod. civ., si deve escludere la necessità che l’esercizio del diritto del condomino all’uso della cosa comune, che avvenga nei limiti della norma in esame, debba essere previamente autorizzato da parte dell’assemblea. La delibera che negasse l’esercizio di tale diritto risulterebbe contraria a legge.

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 20 maggio 2019 n. 13503