Sono fonte di responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico anche i danni determinati da condotte del funzionario o dipendente, pur se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale del conferimento del potere di agire, purché:
- si tratti di condotte a questo legate da un nesso di occasionalità necessaria ex art. 2049 cod. civ.;
- si tratti di condotte raffigurabili o prevedibili oggettivamente, rientrando nella normalità statistica che il potere possa essere impiegato per finalità diverse o contrarie ad esse, dovendosi il preponente farsi carico delle forme di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei divieti imposti agli agenti.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 16 maggio 2019 n. 13246