27.05.2019
Licenziamento – Giusta causa – Insulto rivolto impersonalmente all’azienda – Tutela risarcitoria

L’aver proferito, nel corso di una telefonata effettuata per comunicare alla sede centrale, l’espressione “che azienda di m….” non configura giusta causa di licenziamento, ma licenziamento sanzionabile con la tutela risarcitoria di cui al comma 4, art. 18 legge 300/1970 come modificato dall’art. 1, comma 42 legge 92/2012.

Non si tratta di insubordinazione o offesa al datore di lavoro tale da minare l’elemento fiduciario, non sussistendo in capo al dipendente alcun dovere “di stima” nei confronti della propria azienda ed essendo, piuttosto, il lavoratore tenuto all’osservanza dei doveri di diligenza e fedeltà.

L’espressione usata, in quanto priva di attribuzioni specifiche e manifestamente disonorevoli, non era tale da arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale, minare il decoro della società o creare pregiudizio economico.

Trattandosi di condotta accertata ed essendo esclusa la giusta causa per la non proporzionalità della sanzione, va comunque applicata la tutela risarcitoria di cui al comma 5 (e non 4) dell’art. 18.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza  14 maggio 2019 n. 12786/19