10.05.2019
Assegno divorzile – Cassazione Sezioni Unite n. 18287/18 – Giudizi in corso

Dopo che, per circa un trentennio, è stata applicata una regola giuridica che, ai fini dell’an e del quantum dell’assegno divorzile,  intendeva l’inadeguatezza dei mezzi come incapacità di mantenere il tenore di vita di cui si era goduto in costanza di matrimonio, le Sezioni Unite hanno dato una diversa interpretazione dell’art.5 legge n. 898/1070 che, fra l’altro, impone la necessità della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto dell’assegno (età, salute, ecc.) e della durata del matrimonio.

Tale interpretazione implica, non sempre ma spesso, la valorizzazione di fatti diversi rispetto a quelli presi in considerazione precedentemente. Ciò comporta che la Corte di Cassazione, investita di controversia sorta anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite, può cassare con rinvio la sentenza impugnata, con diritto delle parti di poter, nel giudizio di rinvio, essere rimesse in termini per allegare e provare secondo il dictum della SS.UU.

Non è invocabile il principio di retroattività né il caso è assimilabile allo jus superveniens, trattandosi  di una attività consustanziale all’esercizio stesso della funzione giurisdizionale.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 23 aprile 2019 n. 11178

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