10.05.2019
Convivenza – Cessazione – Assegnazione della casa al genitore collocatario – Regine IMU

In base all’art. 4, comma 12-quinquies D.L. n. 16/2012, la soggettività passiva dell’IMU è traslata dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario, anche se quest’ultimo è proprietario dell’intero immobile.

Questa norma tributaria non riguarda un’ipotesi di agevolazione o di esenzione o di norma speciale, per cui non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica o estensiva e pertanto essa può essere applicata estensivamente al caso in cui la casa famiglia, nell’ipotesi di cessazione della convivenza more uxorio, venga assegnata ad uno dei genitori, sempre che vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (Corte. Cost. n. 166/1998).

La posizione del collocatario è quella di detentore qualificato, assimilabile al comodatario, attesa la pregressa affectio familiaris che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza.

In difetto di figli, il diritto di abitazione previsto dall’art. 337 bis e 337 sexies cod. civ. non può essere creato se non su base volontaria.

Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza 30 aprile 2019 n. 11416

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