02.12.2020
Revocatoria ordinaria – Fallimento del debitore – Mancata riproposizione della domanda da parte del Fallimento – Interesse del creditore individuale

 Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell’azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore in bonis, ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio d’appello ex art. 346 c.p.c., il creditore individuale, che sia rimasto in causa e che abbia riproposto la richiesta in sede di appello, riacquista un interesse concreto e attuale all’esame della domanda.

Ciò non toglie che la domanda del singolo creditore non ha alcuna possibilità di condurre poi ad un’utile iniziativa esecutiva fintantoché sussista la possibilità che sugli stessi beni agiscano esecutivamente gli organi del fallimento.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 20 novembre 2020 n. 26520