02.12.2020
Fallimento – Opposizione stato passivo – Eccezioni proponibili da parte del Curatore

L’opposizione allo stato passivo del fallimento, anche se costituisce un rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio d’appello, per cui il relativo procedimento è integrato dalle norme della legge fallimentare la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l’opposizione, l’impugnazione, la revocazione, restando quindi esclusa un’impugnazione incidentale, sia essa tempestiva o tardiva.

Per le stesse ragioni, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame a cognizione piena è demandato al giudice della opposizione e, se non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, consente la formulazione di eccezioni e difese in precedenza non sottoposte dal curatore al giudice delegato.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza sei ottobre 2020 n. 21490