02.12.2020
Ius aedificandi (art. 952 e 954 cod. civ.) – Concetto di costruzione

Le Sezioni Unite hanno sottolineato (sentenza n. 8434/2020) che costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, di qualunque materia formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio. Non necessariamente deve trattasi di realizzazione di tipo strettamente edile, essendo sufficiente che si tratti di un manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, anche se non completamente interrato (ad esempio, una baracca costituita da pilastri, priva di muri perimetrali, ma dotata di copertura). Non è necessario che il manufatto sia destinato a distinguere uno spazio interno dallo spazio esterno, in tal modo generando un volume, essendo necessario esclusivamente che esso determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell’immobile.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 13 novembre 2020 n. 25786